Detrazioni fiscali

Detrazioni IRPEF al 65% : per quali interventi?

 

detrazioni irpef 65

 

Le detrazioni IRPEF del 65% : vediamone gli interventi agevolati, le spese detratte, i massimali di spesa,come fare per ottenerle, le novità per gli incapienti.

{autotoc enable=yes}

1. Cosa incentivano?

Incentivano i lavori di riqualificazione energetica.

Agevolano determinate tipologie di intervento che hanno effetto sull’efficienza energetica dell’edificio.

Leggi anche: Interventi di riqualificazione energetica agevolati: quali sono?

2. Per quali edifici?

Puoi richiederlo per immobili che appartengano a qualsiasi categoria catastale.

Quindi per:

  • gli edifici residenziali;
  • le loro pertinenze (tettoie, box, … );
  • gli edifici strumentali, ossia ad uso industriale o commerciale.

Ne hai diritto se l’immobile:

  • si trova nel territorio dello Stato;
  • esiste (è accatastato o è c’è richiesta di accatastamento);
  • è già provvisto di un impianto di riscaldamento.

Non puoi richiederlo per edifici di nuova costruzione.

Ciò perché i nuovi fabbricati hanno già per legge tutti i requisiti per l’efficienza energetica.

3. Chi può richiederlo?

Possono richiederlo coloro che sono soggetti al pagamento IRPEF o IRES.

Quindi :

  • sia privati;
  • sia titolari di reddito d’impresa.

Questi ultimi a condizione che gli interventi di riqualificazione energetica siano eseguiti nell’immobile di cui risultino possessori.

Possono richiederlo:

  • i proprietari;
  • i titolari di un diritto reale di godimento (uso, usufrutto, abitazione, superficie);
  • i locatari;
  • i comodatari (cioè coloro che );
  • i familiari conviventi;
  • i titolari di redditi di impresa;
  • le società;
  • le associazioni;
  • gli enti.

4. Fino a quando?

L’incentivo è valido fino al 31/12/2018.

5. Quanto ti viene rimborsato?

La detrazione IRPEF è fino al 65%.

I massimali di spesa dipendono dalla tipologia di intervento per cui richiedi la detrazione.

L’ammontare massimo della detrazione è di:

  • 30000 € , che equivale ad una spesa massima di 46153,85 € , per gli impianti termici (caldaie a condensazione, pompe di calore);
  • 60000 € , che corrisponde ad una spesa massima di 92307,69 € , per gli interventi di isolamento termico (coibentazioni di pareti e coperture);
  • 100000 € , che equivale ad una spesa massima di 153846,20 € , per i lavori di riqualificazione energetica globale.

6. Come vengono corrisposte?

Le detrazioni ti vengono corrisposte su un periodo di 10 anni.

Ci sono novità per gli incapienti.

Gli incapienti sono coloro che, avendo un reddito molto basso, non hanno tasse da detrarre.

L’incapienza fiscale si verifica quando la somma delle detrazioni fiscali supera l’imposta lorda dovuta.

Comporta la perdita della quota di detrazione annua a cui avresti avuto diritto.

La Legge di Bilancio 2018 ha esteso la possibilità di cessione del credito d’imposta anche agli interventi di riqualificazione energetica realizzati sulle singole unità immobiliari.

Prima era possibile solo per gli interventi effettuati sulle parti comuni dei codomini.

La cessione del credito d’imposta è un’agevolazione che ti permette di usufruire ugualmente delle detrazioni anche se non versi l’IRPEF perché detieni un reddito troppo basso oppure non vuoi correre il rischio di perdere il beneficio del bonus nel corso degli anni per incapienza fiscale.

Ti permette di cedere il credito d’imposta ai fornitori o alle aziende che hanno effettuato i lavori e, se sei incapiente, a banche ed intermediari finanziari.

7. Cosa devi fare per ottenerle?

Per ottenerla devi:

  • presentare la Pratica ENEA e l’asseverazione dell’intervento che dimostri il soddisfacimento dei requisiti  di efficienza energetica richiesti;

a preparare l’asseverazione dovrà essere un professionista tecnico abilitato;

  • effettuare il pagamento tramite bonifico postale o bancario;
  • consegnare al tuo consulente fiscale la documentazione e l’asseverazione del tecnico incaricato al momento della Denuncia dei Redditi.

8. Per quali interventi puoi richiederle?

Puoi richiederle per:

  • la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di classe A+ e di valvole termostatiche e per tutte le spese direttamente collegate all’intervento (anche per l’esecuzione simultanea di altri interventi come  l’installazione di impianti a pavimento, la sostituzione di termosifoni o il rifacimento delle linee);
  • la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di classe A combinate con l’installazione di valvole termostatiche e sistemi di termoregolazione evoluta, ossia di classe 5, 6 o 8, ai sensi della Comunicazione 2014/c 207/02;

Leggi anche: Sistemi di termoregolazione evoluti: quali sono?

  • la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di aria calda a condensazione;
  • la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti ibridi, ossia con sistemi costituiti da kit di caldaie a condensazione e pompe di calore assemblate in fabbrica ed espressamente concepite dal costruttore per lavorare in abbinamento tra loro;
  • la sostituzione di caldaie con pompe di calore ad alta efficienza, a condizione che la caldaia esistente sia dismessa o sia utilizzata solo per produrre acqua calda;
  • la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con micro-cogeneratori, a condizione che portino ad una riduzione del 20% del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale;

il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale è la quantità di energia primaria richiesta globalmente , nel corso di 1 anno, per mantenere la temperatura di progetto nei locali riscaldati, in regime di attivazione costante;

  • l’installazione di collettori solari per il riscaldamento e/o la produzione di ACS;
  • l’installazione di sistemi domotici per il controllo da remoto degli impianti;
  • gli interventi di isolamento termico delle strutture edilizie esistenti (isolamento dei solai, rifacimento delle coperture sugli ambienti riscaldati, cappotto termico, …)..

Sono detraibili anche:

  • le spese tecniche collegate all’intervento;
  • le imposte.